Come deve essere eseguito l’ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c.?
L’art. 156 comma 6 c.c. non specifica in quale modo l’ordine di distrazione impartito dal Giudice debba essere eseguito dalla parte che lo ha ottenuto.
In assenza dunque di precisazioni legislative e tenuto conto che l’orientamento dominante esclude che l’ordine impartito dal Giudice permetta azione esecutiva diretta nei confronti del terzo, si suggerisce di adottare la seguente procedura:
a) estrazione di copia autentica del provvedimento;
b) redazione di atto di significazione contenente gli estremi del conto corrente sul quale il terzo dovrà versare le somme inizialmente dovute al debitore principale e oggetto della distrazione, unitamente all’indicazione del codice fiscale del percepiente e dell’obbligato;
c) notificazione, anche a mezzo PEC, dell’atto di significazione e della copia dell’ordine di distrazione al terzo ed anche al debitore principale.
In caso di inadempimento da parte del terzo, la parte potrà:
a) procedere all’esecuzione nei confronti del debitore principale anche nelle forme del pignoramento presso terzi;
b) agire ai sensi dell'art. 388 c.p. lamentando l'inottemperanza dolosa ad un provvedimento del magistrato;
c) agire per l'eventuale risarcimento del danno previo accertamento dell'obbligo del terzo.
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