Protocollo d'intesa Trib. Torino
Il Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016, ha emanato un «Protocollo d’intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.».
La finalità sottesa al protocollo è quella di ridurre il contenzioso tra i genitori, infatti, attraverso 7 concisi articoli, definisce e regolamenta le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli.
Spese ordinarie |
All’art. 1 vengono definite le cd. spese ordinarie, ossia quelle spese «che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l’utilità e/o la necessarietà». Ai sensi della predetta norma si considerano spese ordinarie (a titolo esemplificativo) quelle riguardanti vitto, canone di locazione, utenze, consumi, abbigliamento, cancelleria scolastica, mensa scolastica e i medicinali da banco.
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Spese straordinarie |
All’art. 2 sono determinate le spese extra-assegno, ovverosia quelle «spese ulteriori, rispetto al contributo al mantenimento». In particolare, si intendono per spese straordinarie quelle che hanno come requisito temporale l’occasionalità e come requisito quantitativo la gravosità. A loro volta queste spese si distinguono in quelle che richiedono un preventivo accordo tra i genitori e quelle che invece non lo richiedono. L’art. 4 specifica che le suddette spese vanno documentate nel dettaglio, quelle mediche «dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l’indicazione del codice fiscale del minore». Il genitore che richiede il rimborso ha l’onere di provare di aver comunicato all’altro genitore la spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni; in assenza di espresso dissenso la spesa si intende approvata (art. 3). Il protocollo poi individua le singole voci di spesa extra-assegno (art. 5):
Le spese straordinarie (art. 6) sono da suddividersi secondo il principio di proporzionalità ai sensi dell’art. 155 c.c. (rectius, 337 ter c.c.), quindi la ripartizione tra i genitori potrà essere anche in misura diversa tra loro. Infine, all’art. 7, il protocollo indica le modalità e i termini di corresponsione delle spese extra assegno. |
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