Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio dinanzi all’Ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 12, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014, la comparizione del coniuge può avvenire anche a mezzo di una terza persona, quando munita di procura speciale.
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