App. Ancona
In tema di separazione fra coniugi, deve essere rigettato il reclamo ex art. 708 c.p.c. presentato dal coniuge non collocatario avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal Tribunale e attinenti l’individuazione dell’importo mensile da corrispondere per ottemperare all’obbligo di mantenimento e le modalità di visita da parte del padre con la prole. Tale rimedio consente di censurare i provvedimenti del Giudice di prime cure soltanto in base agli atti acquisiti e il reclamante dovrebbe, dunque, evidenziare gli eventuali evidenti vizi decisionali che comporterebbero un pregiudizio per la prole e non limitarsi a prospettazioni di carattere soggettivo (come avvenuto nel caso di specie, in cui è stato motivato con la mancata considerazione della superiorità reddituale del coniuge affidatario), la cui valutazione spetta al giudice naturale di primo grado.
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