Il depauperamento doloso del patrimonio del donante, per causa imputabile al donatario, in tanto giustifica la revocazione per ingratitudine, di cui all’art. 801 c.c., in quanto si dimostri di notevole importanza e tale da escludere o diminuire grandemente le residue sostanze tenute per sé dal donante (nel caso di specie, lo spoglio del fondo gravato da usufrutto denunciato dal donante deve ritenersi del tutto indimostrato: il denunciato cambio delle serrature che consentivano l’accesso al fondo rustico donato appare assolutamente incompatibile con le gravi e documentate condizioni fisiche del donatario il quale, costretto a letto da grave malattia, non poteva avere modo di rendersi autore materiale di alcuno spoglio).
Leggi dopo |