Le relazioni degli investigatori privati, in caso di contestazione, non possono avere efficacia probatoria se non mediante introduzione nel processo dei fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo: il rapporto investigativo deve essere oggetto di conferma probatoria in quanto sia stato specificamente contestato dalla controparte (art. 115 c.p.c.), assumendo, altrimenti, un valore pieno di prova documentale.
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