In tema di affidamento condiviso del figlio minore, deve essere accolta la domanda del genitore (nel caso di specie la madre) a trasferire la residenza abituale del minore all’estero, in quanto la stessa è l’unica a provvedere al mantenimento del figlio e la sua richiesta di trasferimento risulta legittimamente motivata dalla possibilità di accettare una proposta di lavoro, di essere esonerata dei costi di locazione (trasferendosi a vivere nell’abitazione dei genitori), e di poter essere coadiuvata dai genitori nell’accudimento del minore.
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